Archive for Dicembre, 2014

Autovelox, le multe vanno notificate entro 90 giorni dallo scattoby Studio Legale Padula

Il termine di 90 giorni per la notifica dei verbali relativi alle infrazioni del Codice della strada decorre dalla data dell’infrazione e non da quella dell’accertamento. Lo ha ribadito il giudice di pace di Milano (giudice Francesco Rocca) con la sentenza 13347, depositata il 20 novembre, che ha confermato le osservazioni del ministero dell’Interno il quale, rispondendo alla Prefettura di Milano con la nota 16968 del 7 novembre scorso, ha bocciato la prassi del Comune di notificare i verbali oltre i termini consentiti dalla legge.

La nota del ministero ha lasciato un margine ai giudici di pace nei casi in cui «fattori esterni» impediscano la notifica nei termini indicati dall’articolo 201 del Codice della strada. La risposta dei Comuni è stata immediata: l’alto numero di infrazioni renderebbe impossibile notificare tutti i verbali entro i termini. Le prime indicazioni della giurisprudenza, invece, sono chiare. La notifica dei verbali deve decorrere da una data certa e inequivocabile senza che i Comuni «possano accampare una pluralità di impegni di cui risulterebbero oberati».

Il giudice di pace di Milano ha accolto un ricorso relativo a un’infrazione per eccesso di velocità accertato con un autovelox collocato sul cavalcavia del Ghisallo, che ha sanzionato in media oltre duemila automobilisti al giorno. Immediati sono arrivati i ricorsi e in questi giorni sono rese note le motivazioni delle prime sentenze favorevoli ai conducenti.
La sentenza offre un’interpretazione “evolutiva”: il giudice “invita” i Comuni ad adeguarsi al «progresso telematico e di ricerca dei dati» che non può più essere quello del passato, quando «le ricerche erano effettuate ancora per telefono o per iscritto». Ma la tecnologia non risolve tutto. L’agente incaricato, infatti, deve validare i verbali precompilati e i fotogrammi (articolo 11 del Codice della strada e direttiva Maroni del 14 agosto 2009). Tale omissione renderebbe nulli i verbali.

Seguendo questo orientamento, quindi, la Pa potrebbe essere costretta a rivedere il proprio modo di operare, soprattutto perché le multe che vengono contestate in maniera differita sono circa il 90% del totale. Si eviterebbe in questo modo il rischio di spostare in avanti sine die il termine entro cui gli agenti possono accertare le infrazioni. Nel caso esaminato dal giudice di pace, la violazione era stata commessa il 5 aprile, mentre l’accertamento era stato fatto risalire al successivo 1° luglio, con verbale notificato il 27, quindi ben oltre il termine dei 90 giorni. Il vizio di notifica potrebbe avere conseguenze pesanti sulle casse dei Comuni, portando all’annullamento di tutti i verbali notificati fuori termine.

La questione è già stata sollevata più volte, soprattutto con riferimento ai verbali che prevedono anche la decurtazione dei punti della patente del conducente. In questi casi, lo slittamento in avanti dei tempi di accertamento vanifica di fatto il diritto di difesa del ricorrente, quasi sempre posto nell’impossibilità di ricordarsi il nome del conducente e di comunicarlo tempestivamente, con il rischio di vedersi notificare un ulteriore verbale. Le pronunce però sono state oscillanti, ritenendo valide le multe se le attività di accertamento venivano svolte in tempi ragionevoli, che in ogni caso dovevano essere indicati.
Ora, se l’orientamento milanese sarà confermato, i Comuni dovranno adeguarsi velocemente, con il rischio, in caso contrario, di vedersi addebitare anche le spese del giudizio.

Riforma della giustizia: d’ora in avanti chi perde paga le spese di giudizio. In arrivo la modifica all’art. 92 c.p.c.by Studio Legale Padula

“Chi perde paga” è uno dei leitmotiv di questi giorni inerenti uno dei cardini fondamentali della riforma della giustizia. Tra le misure introdotte nello schema di decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 29 agosto scorso (Vedi: RIFORMA della GIUSTIZIA CIVILE (Consiglio dei Ministri 29.8.2014) – Tutte le novità: schema sul DECRETO LEGGE Renzi-Orlando  – Avv. Paolo Storani), nell’ambito del pacchetto di riforme che dovranno “rivoluzionare” il sistema giustizia e, in primis, il processo civile, c’è, infatti, il rafforzamento della previsione che chi soccombe nel giudizio è tenuto a rimborsare le spese del processo, limitando notevolmente i casi di compensazione.

Nulla di nuovo, in ordine al principio di procedura, notoriamente previsto dall’art. 91 c.p.c., secondo il quale le spese seguono la soccombenza.

La novità riguarda, invece, il regime della compensazione delle spese che, spesso, nella prassi, nonostante le modifiche restrittive introdotte negli ultimi anni all’art. 92 c.p.c., e da ultimo con la l. n. 69/2009, vanifica il principio della soccombenza, rappresentando un danno per la parte vittoriosa e un incentivo alle liti, attraverso il largo uso del potere discrezionale di compensare le spese processuali.

 

Proprio al fine di fare da deterrente alle cause temerarie e spingere verso una maggiore funzionalità del processo civile di cognizione (con l’auspicata riduzione dei flussi in entrata), risponde la modifica dell’art. 92, 2° comma, c.p.c., introdotta nello schema di decreto legge in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La disposizione che si applicherà ai “procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo” all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto” sostituisce, infatti, il secondo comma dell’art. 92 c.p.c. eliminando le “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” che hanno giustificato sino ad oggi il largo ricorso alla compensazione, intera o parziale, delle spese tra le parti, prevedendola solo nelle ipotesi di “soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza”. 

Fonte: Riforma della giustizia: d’ora in avanti chi perde paga le spese di giudizio. In arrivo la modifica all’art. 92 c.p.c.
(www.StudioCataldi.it)

La Cassazione ribadisce: illegittime le multe su strisce blu se non ci sono aree di parcheggio gratuiteby Studio Legale Padula

di Licia Albertazzi – Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 18575 del 25 Agosto 2014. 

Se è vero che l’art. 7 comma 8 del Codice della strada prevede l’obbligo, in capo al conducente, di esporre il ticket di sosta nelle apposite aree destinate a parcheggio, è altrettanto vero che lo stesso Codice prevede l’obbligo, a carico dell’ente locale, di predisporre aree di parcheggio gratuite laddove ci sono zone di sosta a pagamento.

Sono illegittime quindi le contravvenzioni elevate a carico di chi non ha esposto il ticket in un aria di parcheggio a pagamento se mancano aree di parcheggio “free”.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la ricorrente aveva contestato una multa per mancata esposizione del tagliando.

Il giudice di merito non aveva voluto sentire ragione e la donna si era rivolta quindi alla suprema Corte che accogliendo il ricorso ha anche evidenziato come la sentenza impugnata fosse affetta da violazione di legge (nello specifico, violazione delle regole inerenti l’onere della prova).

La Cassazione ricorda come, nelle cause di opposizione a sanzione amministrativa (nel caso in cui, quindi, convenuta innanzi al giudice civile sia una pubblica amministrazione) l’amministrazione, anche se formalmente convenuta, di fatto assume il ruolo di “attore sostanziale”; “spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., di fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi”.

Nel caso di specie la ricorrente, sia in primo grado che in appello, aveva contestato sia la mancanza nella zona di spazi gratuiti adibiti a parcheggio, sia l’assenza di specifica delibera comunale che qualificasse l’area tra quelle esenti da tale obbligo (ad esempio area urbana di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale).

Allegando ciò l’attrice avrebbe esaurito i propri oneri processuali, avendo dovuto l’amministrazione resistente produrre in giudizio atti o fatti che provassero il contrario (ad esempio, delibera comunale di qualificazione di detta area come sottoposta a eccezione normativa).  

Per saperne di più è possibile scaricare qui sotto il testo integrale della sentenza.

Fonte: La Cassazione ribadisce: illegittime le multe su strisce blu se non ci sono aree di parcheggio gratuite
(www.StudioCataldi.it)

Compensi avvocati: anche senza incarico, l’impegno e il tempo dedicati al mancato cliente vanno pagatiby Studio Legale Padula

L’avvocato che impegni il proprio tempo e le proprie competenze professionali, anche in assenza di un conferimento formale dell’incarico, ha diritto al compenso secondo il tariffario forense.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22737 del 27 ottobre 2014, dando partita vinta a un legale nei confronti di una società che si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Pisa per il pagamento di prestazioni professionali.

Rigettate le proprie istanze in primo grado, la società presentava appello, asserendo di non aver mai conferito alcun mandato all’avvocato e che lo stesso non aveva mai effettuato prestazioni professionali in suo favore.

Ma il legale aveva un asso nella manica: aveva conservato i documenti (nella specie un atto di citazione per una causa già pendente) che i rappresentanti della società avevano portato presso il suo studio per visionarli in vista di un possibile procedimento giudiziale, nonché la missiva con la quale lo stesso avvocato invitava la società a formalizzare l’incarico professionale.

Da qui la prova decisiva, che il legale aveva impiegato tempo nello studio della questione e per quello andava pagato, giacchè, come affermato dai giudici di merito: “non si trattò di un mero colloquio informativo ma vennero sottoposti all’attenzione del legale atti giudiziari ancora in possesso in copia dell’avvocato e prodotti in giudizio, al fine di ottenere un parere e in vista di un futuro mandato professionale”.

Confermando le statuizioni di primo e secondo grado, la Cassazione ha ritenuto evidente la sussistenza di un rapporto professionale tra la società e il legale, con il conferimento di un incarico “avente ad oggetto un parere professionale in merito ad una causa già pendente”.

Pertanto, ha concluso la S.C., rigettando il ricorso, “il professionista per aver impegnato il proprio tempo e le proprie competenze professionali” aveva maturato, senza alcun dubbio, il diritto al compenso sulla base delle tariffe forensi

Fonte: Compensi avvocati: anche senza incarico, l’impegno e il tempo dedicati al mancato cliente vanno pagati
(www.StudioCataldi.it)

Cassazione: quando l’ausiliare del traffico non è dipendente comunale. Poteri e limiti sanzionatoriby Studio Legale Padula

di Licia Albertazzi – Corte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 21268 dell’8 Ottobre 2014.

La regola generale in tema di potere sanzionatorio in capo agli ausiliari del traffico dipendenti delle società di gestione parcheggi è il limite del territorio oggetto di concessione amministrativa.

Normalmente, al di fuori di tale perimetro, l’ausiliario dipendente privato non ha il potere di sanzionare gli utenti che trasgrediscono il codice della strada.

Esiste però un’eccezione precisa, elaborata dal legislatore nell’ottica di semplificare e razionalizzare l’azione amministrativa, prevista all’art. 17 della legge 127/1997 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attivita’ amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”) secondo la quale a detto personale “può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli (…)” al di fuori del limite della concessione

L’attribuzione di tale potere aggiuntivo, relativo al controllo della sosta dei veicoli ed esercitabile anche al di fuori del perimetro concernente la concessione amministrativa, deve essere tassativamente conferita a mezzo provvedimento amministrativo, con individuazione nominale, da parte del Sindaco, dell’ausiliare del traffico prescelto.

Nel caso di specie è avvenuto proprio questo. Sanzionato per sosta vietata in area esterna a quella della concessione, il privato ha impugnato il verbale di accertamento contestando la circostanza che il soggetto redigente fosse un ausiliare del traffico non dipendente comunale bensì dipendente dell’azienda titolare della concessione del parcheggio adiacente. Sia il giudice di primo che di secondo grado hanno confermato l’annullamento della relativa sanzione; tuttavia, argomentando come sopra, la Suprema corte ha individuato l’errore del giudice del merito, il quale non ha verificato la sussistenza di tale provvedimento amministrativo di nomina – nonostante la circostanza fosse stata tempestivamente addotta dal Comune resistente – ed ha di conseguenza accolto con rinvio il ricorso proposto dall’ente locale.

Fonte: Cassazione: quando l’ausiliare del traffico non è dipendente comunale. Poteri e limiti sanzionatori
(www.StudioCataldi.it)

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