Archive for Gennaio, 2015

I cartelli stradali, indicanti i limiti di velocità, vanno posti su entrambi i lati della stradaby Studio Legale Padula

Quando ci si mette alla guida di un mezzo bisogna  ricordare sempre di rispettare i limiti di velocità sia per questioni di sicurezza ma anche per evitare di dover poi pagare multe salate per aver superato i suddetti limiti.

Una volta ricevuta la multa e’ però possibile proporre un ricorso, avverso il verbale di contestazione, se vi sono i presupposti necessari per un probabile accoglimento.

In particolar modo una sentenza emessa del Giudice di Pace di Venezia ha stabilito che : se la carreggiata stradale è a due o più corsie, il cartello indicante il limite di velocità deve essere visibile anche agli automobilisti che si trovano nella parte sinistra della strada e non soltanto a destra.

Nel caso in oggetto e’ stato accolto il ricorso di un automobilista la cui difesa deduceva che il cartello stradale indicante la velocità era posizionato solo su un lato della strada e non anche nel senso opposto.

Giudice di Pace di Venezia sentenza n. 892 del 2014

 

Incidente stradaleby Studio Legale Padula

Nell’ipotesi in cui il conducente  perda il controllo del proprio mezzo (a causa di una macchia d’olio sull’asfalto) andando ad impattare con altri veicoli, sarà l’Anas che dovrà rispondere dei danni causati  perché è tenuta attivarsi per evitare situazioni di pericolo.

L’Anas e’ quindi tenuta a vigilare sulla custodia e sulla manutenzione della strada e in queste ipotesi l’unica prova liberatoria che può addurre e’ quella di dimostrare che l’evento è stato prodotto da caso fortuito.

Corte di Cassazione sentenza n. 295 del 13 gennaio 2015

Minacce ad un avvocatoby Studio Legale Padula

Nel caso in cui un avvocato subisca intimidazioni l’ordine professionale può costituirsi parte civile perché la minaccia investe anche l’esercizio del diritto di difesa tutelato dall’organismo associativo.

Corte di cassazione sentenza n. 846 del 12 gennaio 2015

 

Multe: Cassazione, se l’ ausiliario del traffico non è abilitato, vanno annullateby Studio Legale Padula

Le multe elevate dagli ausiliari del traffico per aver sostato senza pagare il ticket per il parcheggio, se non è specificata la qualifica del verbalizzante, sono da annullare. Non basta, infatti, per la validità del verbale, la mera indicazione della qualificazione dell’operante quale “ausiliario del traffico”, occorrendo invece che la violazione sia accertata da un soggetto specificamente abilitato, con un provvedimento amministrativo ad hoc, la cui dimostrazione, in caso di contestazione, incombe sull’amministrazione opposta.

Lo stop alle contravvenzioni arriva dal Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 1197/2014, che ha annullato la multa elevata da un ausiliario del traffico nei confronti di un automobilista, per aver sostato in un’area parcheggio, munita di dispositivi di controllo, senza pagare il parcometro.

Per il giudice toscano, il ricorso del ricorrente, rigettato in primo grado dal giudice di pace, va accolto poiché, l’amministrazione comunale non ha fornito la prova che il verbalizzante (dipendente della società appaltatrice cui il comune ha affidato la gestione delle aree di parcheggio nel territorio) fosse abilitato, con specifico provvedimento, e dunque legittimato all’accertamento dell’infrazione e munito di potere sanzionatorio.

Difatti, ha ricordato il Tribunale, la legge n. 127/1997, all’art. 17 (commi 132 e 133) dispone che i comuni possono conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti dell’amministrazione o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione, ma tali poteri di accertamento e sanzionatori non possono ritenersi una conseguenza automatica dell’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi, poiché occorre un apposito provvedimento del sindaco. 

Fonte: Multe: Cassazione, se l’ausiliario del traffico non è abilitato, vanno annullate
(www.StudioCataldi.it)

Dal termometro, all’aerosol, alle lenti a contatto… ecco l’elenco dei dispositivi medici che si possono detrarre dalle tasseby Studio Legale Padula

Le spese mediche costituiscono una delle principali componenti degli oneri detraibili da riportare nella dichiarazione dei redditi.
Secondo quanto stabilito dalla normativa in materia, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, si possono detrarre dalle tasse i dispositivi medici il cui acquisto sia documentato da scontrini rilasciati dalla farmacia e rechino la dicitura “dispositivo medico” o l’abbreviazione “DM”.

Il Ministero della Salute, considerato che non esiste un elenco di dispositivi medici detraibili, per facilitare l’individuazione dei prodotti che rientrano nella fattispecie, ha pubblicato una lista comprendente i Dispositivi Medici (MD) e i Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) di uso più frequente.

 

Nell’elenco del Ministero figurano innanzitutto i Dispositivi Medici individuabili in base al decreto legislativo n. 46 del 1997:
  • Lenti a contatto
  • Soluzioni per lenti a contatto
  • Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi
  • Montature per lenti correttive dei difetti visivi
  • Occhiali premontati per presbiopia
  • Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate
  • Siringhe
  • Termometri
  • Apparecchi acustici
  • Apparecchio per aerosol
  • Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa
  • Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia
  • Pannoloni per incontinenza
  • Prodotti ortopedici (come tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.)
  • Ausili per disabili (come cateteri, sacche per urine, padelle ecc..)
  • Prodotti per dentiere (come le creme adesive, le compresse disinfettanti ecc.)
  • Materassi ortopedici e materassi antidecubito
In un secondo elenco sono indicati alcuni esempi di Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000:
  • Contenitori campioni (urine, feci)
  • Test di gravidanza
  • Test di ovulazione
  • Test menopausa
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio
  • Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL
  • Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi
  • Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari
  • Test autodiagnosi prostata PSA
  • Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR)
  • Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci
  • Test autodiagnosi per la celiachia

Affinché il contribuente abbia diritto alla detrazione, è necessario provare che la spesa si riferisca a dispositivi medici contrassegnati dal marchio CE.

Ma il ministero precisa anche che la dicitura generica “dispositivo medico” impressa sullo scontrino fiscale non consente la detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR.

Fonte: Dal termometro, all’aerosol, alle lenti a contatto… ecco l’elenco dei dispositivi medici che si possono detrarre dalle tasse
(www.StudioCataldi.it)

© STUDIO LEGALE PADULA, tutti i diritti riservati.

top