Archive for Luglio, 2015

La prima casa pignorabile: novità dal Governoby Studio Legale Padula

Decisione a sorpresa del Governo: la prima casa diventa pignorabile.

Dopo aver bocciato le varie mozioni dell’opposizione, la maggioranza parlamentare ha stabilito che la prima casa diventa pignorabile, riavviando così le procedure di espropriazione relative ad immobili adibiti ad abitazione principale.

La situazione prima della decisione

Con il decreto di legge n° 69/2013, il cosiddetto “Decreto del fare”, si stabiliva l’impossibilità di pignoramento della prima casa, nonostante le disposizioni contrarie di Equitalia. Successivamente, la Cassazione si era pronunciata sulla possibilità che l’impignorabilità della prima casa fosse o meno retroattiva, stabilendo con la sentenza n° 19270/2014, l’impossibilità di espropriazione della prima casa anche ai casi antecedenti il 21 giugno 2013, con un’interessante interpretazione del decreto.

Di fatto, quindi, fino a poco tempo fa, era impossibile pignorare una casa adibita a prima abitazione secondo una norma retroattiva.

Prima casa pignorabile: la decisione

Cosa cambia? Sostanzialmente, la Camera ha dato il via libera alle mozioni relative alle prime case, ma solo nel senso che spetta al Governo valutare “l’opportunità di adottare iniziative di rango normativo per individuare opzioni di natura economica per la gestione dei mutui ipotecari per la prima casa in sofferenza, con particolare riferimento ai nuclei familiari, soprattutto quelli numerosi, che si trovano in situazione temporanea di insolvenza”.

Di natura diversa le richieste dell’opposizione, che chiedevano al Governo di adottare delle iniziative dal punto di vista normativo incentrate sulla riduzione del fenomeno delle espropriazioni immobiliari, soprattutto quelle adibite a prima casa. Le richieste prevedevano, per l’appunto, l’impignorabilità totale della prima casa che, però, non sono state prese in considerazione.

Come fare per sapere quanti immobili siano intestati a una persona fisica o giuridica?

In casi come questo, è essenziale conoscere la situazione patrimoniale di un individuo e sapere quindi quante case risultano intestate e, quale tra queste risulta essere la casa di residenza.

A tal fine, è possibile richiedere una visura ipotecaria per nominativo su Visure Italia. Il documento ottenuto è indispensabile al fine di stabilire la consistenza del patrimonio immobiliare di un nominativo (persona o società) oggetto di ricerca nel periodo decorrente dalla data di automazione della competente Conservatoria RR.II. fino alla data di aggiornamento.

Una visura ipotecaria per nominativo rileva informazioni quali:

Fonte: http://www.visureitalia.com/smartfocus/prima-casa-pignorabile-novita/?utm_source=Contatti+Visure+Italia&utm_campaign=b53d551fd6-Newsletter%3A+Prima+Casa+Pignorabile+%28Contatti%29&utm_medium=email&utm_term=0_263c75bceb-b53d551fd6-143017925#sthash.5d7GymeS.dpuf

Arriva il condono sulle cartelle esattoriali fino a 2mila euro. Ma solo fino al 1999by Studio Legale Padula

Ma c’è anche l’eventualità di un’apertura al condono per cartelle superiori d 2000 euro

È di questi ultimi giorni la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto del Ministero dell’Economia che prevede l’annullamento, per un tetto massimo di 2000 Euro, delle cartelle esattoriali emesse da Equitalia.

Si tratta di un minicondono che potrebbe far tirare un sospiro di sollievo a molti contribuenti, ma in realtà il cerchio dei fruitori del decreto si restringe parecchio, in quanto valido soltanto per le cartelle esattoriali emesse entro il 31 dicembre del 1999.
Si intuisce dunque si tratta di un’operazione volta a smaltire cumuli di cartelle esattoriali rimaste in giacenza per 15 anni, e che nella maggior parte dei casi, dato il tetto massimale ridotto delle cartelle, riguardano soltanto enti creditori quali i Comuni, le Regioni, e gli enti locali. Somme che in ogni caso molto difficilmente sarebbe state riscosse.

È doveroso chiarire inoltre che il condono non possa applicarsi a cartelle che riguardano dazi, imposte UE, Iva legate all’importazione dei prodotti, né le proprietà agricole.

Per controllare se la propria cartella possa rientrare in questo condono, non basterà controllare che non superi i 2000EUR (comprensivi di interessi e bolli), e nemmeno che la sua emissione sia avvenuta entro il 31 dicembre del 1999, ma sarà necessario anche controllare che la cartella e l’importo dovuto non sia stato oggetto di transazioni fiscali, concordati o ristrutturazioni di debiti. In tal caso la cartella non potrà rientrare all’interno della possibilità di condono.
Si apre la possibilità che anche cartelle superiori ai 2000, sempre emesse entro il 31 dicembre del 1999, possano essere oggetto del condono, ma questa valutazione spetterà ai singoli enti, i quali una volta ricevuta la cartella esattoriale avranno un tempo utile di 60 giorni per decretare se la somma possa essere riscossa o no. Ed in tal caso annullare la cartella.

Fonte: Arriva il condono sulle cartelle esattoriali fino a 2mila euro. Ma solo fino al 1999
(www.StudioCataldi.it)

Addio al bancomat e ai rischi di furto e clonazione! Presto si preleverà con il Qr Codeby Studio Legale Padula

Con una semplice “foto” dal telefonino sarà possibile ritirare contanti e fare acquisti

di Marina Crisafi – Presto si potrà dire addio al tradizionale bancomat spesso soggetto a rischi di furto e di malaugurate clonazioni: i prelievi di denaro potranno essere effettuati con una foto, grazie al QR Code.

Nato ormai da diversi anni, il QR Code è una sorta di “codice a barre” formato da speciali caratteri raggruppati in un “quadratino” che, mediante un’applicazione e con una semplice fotografia, permette il collegamento ad internet.

Come funziona

In sostanza, si tratta di un “link” che consente un rapido accesso ad internet, solo che anziché essere cliccato viene fotografato dal proprio dispositivo, smartphone o tablet che sia.

Scattando una foto al codice QR (inserito su un prodotto, stampato su un giornale, ecc.), questo viene decodificato dal telefono (o dal tablet), proprio grazie all’applicazione (ormai nativa nei dispositivi di ultima generazione), consentendo così il collegamento al contenuto web associato

Basta inquadrare per pochi secondi il codice e sul telefono, come per magia, appare il collegamento allo stesso, che può essere una pagina web, la descrizione di un prodotto da acquistare, un’altra applicazione, un video o altro contenuto multimediale, e così via.

Le possibilità insomma sono infinite. Ed ecco la novità: applicare il sistema anche ai bancomat.

Come prelevare col QR Code

Sfruttando il sistema del QR Code si potranno prelevare contanti presso gli sportelli ATM soltanto inquadrando il codice con il dispositivo abilitato, senza bisogno di nessuna carta.

In pratica, il “prelievo smart” funzionerà con una prenotazione del credito, collegandosi direttamente dal telefono o dal tablet all’applicazione di mobile banking e prenotando la somma da prelevare. Quindi, raggiunto lo sportello bancomat, si dovrà semplicemente scegliere sullo schermo la funzione apposita e una volta apparso il QR Code, inquadrandolo con il proprio dispositivo questo effettuerà il riconoscimento autorizzando l’erogazione del denaro in pochissimi secondi.

In Italia il servizio sarà presto disponibile presso il gruppo Unicredit e su dispositivi iOS, Android e Windows Phone.

Vantaggi

Primo ed evidente vantaggio è quello di effettuare prelievi sicuri rispetto a quelli tradizionali col bancomat, in quanto non c’è bisogno di carta, per cui l’operazione non può essere clonata e si elimina ogni rischio di furto.

La funzione inoltre può essere attivata o disattivata in base alle personali esigenze e, una volta resa disponibile, l’applicazione indica anche qual è lo sportello Atm più vicino da raggiungere.

Infine, visto che, come già detto, le possibilità di applicazione del sistema sono infinite, il QR Code potrà essere utilizzato per effettuare gli acquisti più disparati, da prodotti a biglietti e abbonamenti a mezzi di trasporto (previa abilitazione dei lettori ottici di controllo). Il tutto direttamente online evitando la coda agli sportelli e senza bisogno di documenti cartacei.

Fonte: Addio al bancomat e ai rischi di furto e clonazione! Presto si preleverà con il Qr Code
(www.StudioCataldi.it)

Avvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministeroby Studio Legale Padula

Via Arenula ha aggiornato gli importi dei diritti di copia e certificato in base alle variazioni degli indici Istat

di Marina Crisafi – Con decreto n. 7/2015, pubblicato nella G.U. di martedì (n. 149/2015), il Ministero della Giustizia ha aumentato i diritti di copia e di certificato. L’aumento è frutto delle disposizioni del Testo Unico delle spese di giustizia (d.p.r. n. 115/2002) che prevedonol’adeguamento, ogni tre anni, degli importi dei diritti in base alle variazioni, accertate dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Rilevato che tali variazioni sono aumentate nel triennio considerato (2011-2014) del 4,4%, via Arenula ha ritenuto di dover adeguare gli importi.

In base all’adeguamento effettuato, pertanto, il nuovo importo del diritto di certificato passa a 3,84 euro (in luogo dei precedenti 3,68).

Quanto ai diritti di copia, senza certificazione di conformità, variano da un minimo di 0,96 euro (per documento fino a 4 pagine) a un massimo di 15,38 euro (dalle 51 alle 100 pagine), più 6,41 euro per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100.

Per le copie autentiche, invece, si parte da 7,69 euro per gli atti da 1 a 4 pagine fino a un massimo di 19,23 euro, per gli atti da 51 a 100 pagine (oltre a 7,69 euro in più per ogni ulteriori 100 pagine). Gli importi, come specificato in tabella, sono ottenuti sommando il diritto di copia forfetizzato con quello fisso di certificazione di conformità, in base alla variabile del numero di pagine.

Subito sotto i due link per scaricare il decreto e la tabella in PDF

Scarica il dm Giustizia n. 7/2015 
Scarica la tabella dei nuovi diritti di copia e certificato 

Fonte: Avvocati: aumentati i diritti di copia e di certificato. In allegato la nuova tabella del Ministero
(www.StudioCataldi.it)

Rc auto: se il danno supera il valore del mezzoby Studio Legale Padula

 Come si liquida il danno se la riparazione risulta antieconomica.

di Valeria Zeppilli – Frequentemente accade che, a seguito di un incidente stradale, l’autovettura coinvolta subisca danni che superano il proprio valore, come emergente dalle quotazioni ufficiali.
In tal caso si suole parlare di riparazione cd. antieconomica.

Il risarcimento per equivalente

A fronte di tale circostanza, le assicurazioni tendono a non risarcire il danno effettivamente subito dall’autovettura ma il valore del mezzo ante-sinistro.

In buona sostanza, al risarcimento in forma specifica, che consiste nella rimozione delle conseguenze dannose derivanti dal sinistro attraverso la corresponsione al danneggiato della somma ritenuta necessaria per le riparazioni, si sostituisce il risarcimento per equivalente, consistente, invece, nella corresponsione al danneggiato di una somma pari al valore del mezzo prima del sinistro.
Trova applicazione l’art. 2058 del codice civile, in base al quale, anche a fronte della richiesta da parte del danneggiato della reintegrazione in forma specifica, il giudice può disporre il risarcimento per equivalente qualora la prima risulti eccessivamente onerosa per il debitore e non costituisca la modalità più conveniente di rimediare al danno cagionato.
È, in sostanza, ostacolato l’arricchimento senza causa del danneggiato.

La “notevole” differenza tra valore del mezzo e danno subito

Occorre precisare che, in concreto, l’orientamento giurisprudenziale prevalente tende a non rinvenire l’eccessiva onerosità della riparazione sempre nel caso in cui il valore commerciale del mezzo sia inferiore all’ammontare richiesto per il ripristino dello status quo ante, ma solo laddove tale valore sia notevolmente inferiore all’importo necessario per le riparazioni: solo in questo caso, infatti, si può dire di essere di fronte ad un onere eccessivo per il danneggiante e ad una lucupletazione del danneggiato. In tal senso si vedano, ad esempio, Cass. n. 21012/2010, Cass. n. 1721/2012 e Cass. n. 24718/2013.

Elementi che influenzano la valutazione di antieconomicità della riparazione

Oltretutto, nel valutare l’antieconomicità della riparazione non è possibile prescindere da una serie di fattori ulteriori che contribuiscono a determinare in concreto se una riparazione sia antieconomica o no.
Il valore del mezzo ante-sinistro, infatti, va maggiorato delle spese di immatricolazione di una nuova autovettura o del passaggio di proprietà in caso di acquisto di un’autovettura usata, del fermo per il reperimento della nuova autovettura e del bollo e dell’assicurazione che non sono stati goduti, oltre che delle spese di demolizione del relitto, detratto l’eventuale valore del relitto stesso, nonché del trasporto dell’auto al demolitore se questa non è marciante.

Ottime condizioni del veicolo

Peraltro spesso accade che il veicolo, sebbene abbia in astratto un valore ante-sinistro inferiore rispetto all’importo necessario per provvedere alla riparazione, nel concreto si trovi in ottime condizioni e abbia una particolare funzionalità, che non lo rendono agevolmente sostituibile con altro veicolo teoricamente paragonabile.
Dando prova dello stato del veicolo (ad esempio attraverso fatture di revisione, fotografie, chilometraggio basso, etc.) il danneggiato potrà in questi casi vedere riconosciuto il proprio diritto al risarcimento in forma specifica.

Fonte: Rc auto: se il danno supera il valore del mezzo
(www.StudioCataldi.it)

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